Intervista al Presidente sulla riforma
15 Maggio 2017Circolare File marzo 2017
22 Maggio 2017LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211) (GU n.255 del
31-10-2016 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della
Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione,
nonché di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di
distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire
posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell’informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall’articolo 10, comma 1, della presente legge,
di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e
periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli
interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno per il
periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione, di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall’articolo 10, comma 1, della
presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1
per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell’imposta di cui
all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e
sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che
svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all’ammontare dei
ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;
3) altri soggetti che esercitino l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità
attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di
informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme
trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinate al Fondo.
4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla
base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento
tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse
destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e quelle destinate
all’emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo
può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa
nel campo dell’informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di
tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano
nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può
comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
può comunque essere adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti
beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’erogazione
di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di
telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28,
primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del
regolamento di cui al primo periodo e’ acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale
termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di
adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento
sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei
tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal
citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche
relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo
periodo del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la
destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel
conto dei residui.
Articolo 2
Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il
settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina
di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico
all’editoria, il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la
ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e
periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e
dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, l’innovazione del sistema distributivo, il
finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di
nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di
ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea
dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito
commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e
indipendente, di carattere generale, costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla
compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il
cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura
maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia
ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze
linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti,
prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti
informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative
testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte
nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e
diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei
periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali
quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa editrice e di
edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall’applicazione del
contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o
le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le
associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si
richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l’edizione su carta;
4) obbligo per l’impresa di dare evidenza, nell’edizione, del contributo ottenuto
nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l’impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma
di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute,
comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le
testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate
nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei
costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale
dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate
telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei
giornalisti, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
di età inferiore a 35 anni, nonché per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e
aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio
personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui
all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all’incidenza
percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa e comunque nella misura
massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti
quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l’erogazione dei
contributi a sostegno dell’editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati
ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
snellimento dell’istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica
piu’ efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e
multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti
strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a piu’ imprese editrici, autonome e
indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di
nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti
editoriali, favorendo l’adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti
negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di
migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell’utenza del territorio
e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l’introduzione, tenuto conto
della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi
per l’esercizio dell’attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale
dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l’accesso alle forniture,
senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione
degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la
possibilità di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo
scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle
prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e
acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le
condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell’informatizzazione delle
strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata
capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la
discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la
limitazione dell’impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti,
prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani
e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,
riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente
conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la
composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’incremento dei requisiti e la
ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui
all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del
sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai
trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera
b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di
mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento
pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle
imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, prevedendo, in particolare, l’eliminazione della facoltà di cumulo delle
impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’Ordine dinanzi al Consiglio
nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma
restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell’Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri,
di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle
minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un
rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una
posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività
territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, per l’ipotesi di cui alla lettera b) del
comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
7. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse
disponibili sul Fondo. Dall’attuazione della delega di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il
proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
Articolo 3
Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici
1. All’articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare
quello riferito all’anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può
comunque superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei proventi
dell’impresa editrice, riferiti alla testata per cui e’ chiesto il contributo, al netto del
contributo medesimo,»;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30
maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato
come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il
termine di conclusione del procedimento. All’atto dei pagamenti, l’impresa deve essere
in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito
alla verifica di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all’anno
2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2016, le domande per l’ammissione al
sostegno pubblico all’editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa editrice,
sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle
dichiarazioni sostitutive attestanti: l’assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti
associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l’anzianità di
costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite,
l’insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall’articolo 3, comma
11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, l’iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni
contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le
imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di
numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di
esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e
delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel
Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;
b) all’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il
titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e
una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;
c) all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per “quotidiano on line” si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei
pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata
cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».
Articolo 4
Proroga dei termini per l’equo compenso
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal
seguente: «4. La Commissione dura in carica fino all’approvazione della delibera che
definisce l’equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal
comma 3».
Articolo 5
Esercizio della professione di giornalista
1. L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Art. 45. (Esercizio della professione). – 1. Nessuno può assumere il titolo ne’ esercitare
la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in
quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale
competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli
articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu’ grave».
Articolo 6
Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
1. All’articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole:
«ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».
Articolo 7
Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. All’articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: «La
Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La
Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i
comuni sono autorizzati».
2. Al comma 24 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la
Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i
comuni sono autorizzati, nell’ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio
degli enti interessati,».
Articolo 8
Nuove disposizioni per la vendita dei giornali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di
trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima
immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già
effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con
periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948,
n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità
effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
2. Le imprese di distribuzione, nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 16, primo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma
1, primo periodo, del presente articolo.
Articolo 9
Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale
1. All’articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5,
della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del
servizio medesimo.
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale
dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione
del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione
professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non si applicano le esclusioni
di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è affidato in
concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato
l’annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l’annesso schema di
convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro
dello sviluppo economico sull’esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può
comunque essere adottato, con l’annesso schema di convenzione. Il decreto e l’annesso
schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e
successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo
affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per
un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto
concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la
relativa convenzione già in atto.
1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di
convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della
convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale».
Articolo 10
Norme di coordinamento
1. All’articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la
lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di
100 milioni di euro in ragione d’anno, del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze».
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di
versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d).
3. In sede di prima applicazione, per l’esercizio finanziario 2016,le risorse di cui all’articolo
1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico ai fini dell’esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.
4. Le risorse di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel
Fondo di cui all’articolo 1 nell’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per
l’erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando